Art. 1

In vigore dal 12 giu 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, con la seguente modificazione: All'articolo 12, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 giugno 1974 LEONE RUMOR - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1974-06-07;220#art-1

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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale. — Testo vigente | Portale Normativo