Art. 2
In vigore dal 13 set 1974
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 giugno 1974
LEONE
RUMOR - MORO - COPPO - TAVIANI - TANASSI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;385#art-2