Art. 3
In vigore dal 3 set 1974
All'onere annuo di lire 2 milioni, derivante dalla partecipazione dell'Italia all'accordo di Locarno, si provvede, per l'anno finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 maggio 1974
LEONE
RUMOR - MORO - COLOMBO - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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