Art. 2

In vigore dal 25 ago 1974
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 maggio 1974 LEONE RUMOR - MORO - TANASSI - PRETI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-rd-2

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