Art. 2

In vigore dal 15 ago 1974
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di l'aria osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 maggio 1974 LEONE RUMOR - MORO - TANASSI - PRETI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE PER EVITARE LA DOPPIA IMMPOSIZIONE FISCALE NEL SETTORE DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, animati dal desiderio di facilitare le comunicazioni aeree tra i due Paesi, hanno deciso di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, ed a tale scopo hanno convenuto quanto segue: Ai fini del presente accordo: 1. L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa l'attività professionale di trasporto per via aerea di persone, animali, merce e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto. 2. L'espressione "imprese italiane" designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in U.R.S.S., nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano. 3. L'espressione "imprese sovietiche" designa le imprese di Stato sovietiche, gli enti pubblici sovietici sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in U.R.S.S. e non residenti in Italia, nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi sovietiche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio sovietico. 1. Il Governo della Repubblica italiana si obbliga ad esentare le imprese sovietiche in Italia: a) dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea tra l'Italia, l'U.R.S.S. e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale sovietica, nonché da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia; b) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attività. 2. Il Governo dell'U.R.S.S. si obbliga ad esentare le imprese italiane nell'U.R.S.S.: a) dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea tra l'U.R.S.S., l'Italia e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale italiana, nonché da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili nell'U.R.S.S.; b) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attività. Articolo 3 L'esenzione fiscale stabilita nel precedente , si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese sovietiche di navigazione aerea che partecipano a servizi in pool, ad esercizio in comune di trasporto aereo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese. Articolo 4 1. Le remunerazioni che un cittadino dell'U.R.S.S., residente in Italia, riceve in corrispettivo di lavoro prestato alle dipendenze delle imprese sovietiche in relazione all'esercizio della navigazione aerea sono esenti dalle imposte italiane sui redditi. 2. Le remunerazioni che un cittadino italiano, residente nell'U.R.S.S., riceve in corrispettivo di lavoro prestato alle dipendenze delle imprese italiane in relazione all'esercizio della navigazione area sono esenti dalle imposte sovietiche sui redditi. Articolo 5 Il presente accordo sarà sottoposto a ratifica ed entrerà in vigore il 30° giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1967. Il presente accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi. In tale caso esso cesserà di avere effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso. FATTO in duplice esemplare a Roma il 16 settembre del 1971, nelle lingue italiana e russa entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche BUGAEV Per il Governo della repubblica italiana MORO Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;297#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971. — Testo vigente | Portale Normativo