Art. 2

In vigore dal 11 giu 1974
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle note stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 aprile 1974 LEONE RUMOR - MORO - TANASSI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1974-04-16;196#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore dei membri delle istituzioni culturali italiane in Francia e francesi in Italia, effettuato a Parigi il 1 giugno 1971. — Testo vigente | Portale Normativo