Art. 2

In vigore dal 7 mag 1974
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 aprile 1974 LEONE RUMOR - TANASSI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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Art. 2 Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29. — Testo vigente | Portale Normativo