Art. 2

LEGGE 11 marzo 1974, n. 74

In vigore dal 10 apr 1974
Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonchè i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi dei corsi stessi. Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso. Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale. La commissione prevista dai precedenti commi è nominata dalla giunta regionale o, rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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LEGGE 11 marzo 1974, n. 74 (Art. 2 Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali.) — Testo vigente | Portale Normativo