Art. 2

In vigore dal 24 mag 1974
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VIII dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 marzo 1974 LEONE RUMOR - MORO - TANASSI - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1974-03-11;149#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970. — Testo vigente | Portale Normativo