Art. 101
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
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