Art. 2

In vigore dal 9 apr 1974
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1974 LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;71#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e la esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971. — Testo vigente | Portale Normativo