Art. 2

In vigore dal 7 apr 1974
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1974 LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;67#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso a Helsinki il 21 maggio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo