Art. 2
LEGGE 12 gennaio 1974, n. 8
In vigore dal 18 ott 1975
I termini indicati nell'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n. 291, sono prorogati al 31 dicembre 1975.
La norma di cui al quarto comma del predetto articolo 5, relativa all'erogazione delle rate di mutuo, si applica a tutti i lavori pubblici realizzati con il concorso o con il contributo dello Stato nella spesa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 gennaio 1974
LEONE
RUMOR - LAURICELLA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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