Art. 1
In vigore dal 29 dic 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati in materia di imposte dirette, nonché di tasse e imposte indirette sugli affari.
L'amnistia si applica ai reati di cui al primo comma del presente articolo, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati negli del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto stesso.
L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell' del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, non è ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-20;830#art-1