Art. 1

In vigore dal 29 dic 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati in materia di imposte dirette, nonché di tasse e imposte indirette sugli affari. L'amnistia si applica ai reati di cui al primo comma del presente articolo, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati negli del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto stesso. L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell' del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, non è ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualità di sostituto d'imposta.
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