Art. 1

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 859

In vigore dal 21 dic 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È elevato a cento milioni di lire il limite massimo stabilito dalla legge 8 aprile 1954, n. 110, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto. (1) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1973 LEONE RUMOR - DE MITA - COLOMBO - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 859 (Art. 1 Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.) — Testo vigente | Portale Normativo