Art. 1
LEGGE 18 dicembre 1973, n. 856
In vigore dal 10 dic 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il comma settimo dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dal seguente:
"L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, nè assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novità delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a svolgere attività di consulenza per impianti esteri, può promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto:
a) l'attività di esportazione o importazione della energia elettrica con l'Italia;
b)
LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 500 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE
.
c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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