Art. 2
In vigore dal 28 feb 1974
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo, con scambio di note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 3 dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - MORO - COLOMBO - PRETI - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;979#art-2