Art. 2

In vigore dal 28 feb 1974
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo, con scambio di note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 3 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - PRETI - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;979#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dallo esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972. — Testo vigente | Portale Normativo