Art. 30

LEGGE 26 novembre 1973, n. 883

In vigore dal 1 gen 1974
La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1974. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1973 LEONE RUMOR - DE MITA - COLOMBO - ZAGARI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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