Art. 4
LEGGE 22 novembre 1973, n. 872
In vigore dal 19 gen 1974
Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali del ruolo d'onore del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.
Sono abrogate le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 82 e dell'articolo 82-bis del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e quelle della legge 29 novembre 1961, n. 1293.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1973
LEONE
RUMOR - TANASSI - TAVIANI - ZAGARI - COLOMBO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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