Art. 1

In vigore dal 24 nov 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico, con le seguenti modificazioni: All' è soppresso il primo periodo dalla parola "Ferma" alla parola "istruzione". All'articolo 2, primo comma, le parole "1 ottobre successivo" sono sostituite dalle parole "1 ottobre dello stesso anno". Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ai fini del periodo di prova è valido il servizio eventualmente prestato per l'intero anno scolastico da cui decorre la nomina, almeno in una classe di istituto o scuola statale, compreso il servizio prestato come incaricato alla presidenza di scuola o istituto". All'articolo 3, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole "o, comunque, abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi in vigore per la immissione in ruolo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 novembre 1973 LEONE RUMOR - MALFATTI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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