Art. 1

In vigore dal 16 nov 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni: All', il primo comma è sostituito dai seguenti: "Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esame o più concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato può partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome. Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziarie che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo". Al terzo comma, le parole: "altri due membri", sono sostituite dalle seguenti: "altri tre membri". Il sesto comma è sostituito dal seguente: "La commissione può essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato". All'articolo 3, primo comma, le parole: "L'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è sostituito dal seguente: "sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533," con la correlativa soppressione delle virgolette presenti nel corpo del medesimo articolo 3. Il secondo comma è sostituito dal seguente: "All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza". All'articolo 4 è soppresso l'ultimo comma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 novembre 1973 LEONE RUMOR - ZAGARI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia. — Testo vigente | Portale Normativo