Art. 5

LEGGE 27 ottobre 1973, n. 629

In vigore dal 9 feb 2013
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 2.700.000.000 annue si fa fronte per l'anno finanziario 1974 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Lussemburgo - Ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973 LEONE RUMOR - TAVIANI - LA MALFA - GIOLITTI - TANASSI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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LEGGE 27 ottobre 1973, n. 629 (Art. 5 Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo