Art. 1
In vigore dal 14 dic 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione sui redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili, conclusa a Tunisi il 20 novembre 1969.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;751#art-1