Art. 2

In vigore dal 28 nov 1973
Piena ed intera esecuzione è data alla convezione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 9 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 ottobre 1973 LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1973-10-08;675#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo