Art. 1

In vigore dal 18 nov 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia e l'Austria concernente la modifica dell'art. 27, lettera a) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971.
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urn:nir:stato:legge:1973-10-08;644#art-1

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