Art. 2

LEGGE 9 agosto 1973, n. 508

In vigore dal 6 mag 1982
Sono soggetti a proroga legale i contratti d'affitto a coltivatore diretto che siano in corso al momento della entrata in vigore della presente legge. La fissazione di un termine di scadenza contrattuale intervenuta sia prima che dopo l'entrata in vigore della presente legge, all'inizio o durante il rapporto, in qualunque modo espressa, non costituisce rinuncia alla proroga legale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Non può essere dichiarata risoluzione del contratto per morosità, qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, comunque versate e a qualunque titolo, durante il corso del rapporto, o per le spese fatte ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 agosto 1973 LEONE RUMOR - FERRARI-AGGRADI - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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