Art. 2

In vigore dal 6 set 1973
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 3 del protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1973 LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;491#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1969. — Testo vigente | Portale Normativo