Art. 2

LEGGE 30 luglio 1973, n. 487

In vigore dal 4 set 1973
All'onere di lire 1.270 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, quanto a lire 780 milioni, rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e, quanto a lire 490 milioni, a carico del capitolo n. 2402 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973, restando assorbito l'importo eventualmente erogato a favore della Stazione a valere sul capitolo stesso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1973 LEONE RUMOR - MALFATTI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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