Art. 1
In vigore dal 10 giu 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 9 aprile 1973, n. 71, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 giugno 1973
LEONE
ANDREOTTI - COPPO - TAVIANI - MALAGODI - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-06-05;265#art-1