Art. 1

In vigore dal 5 giu 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con scambio di note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;210#art-1

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