Art. 1
In vigore dal 5 giu 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con scambio di note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;210#art-1