Art. 2

In vigore dal 1 giu 1973
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - SCALFARO - RUMOR - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;202#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969. — Testo vigente | Portale Normativo