Art. 2

In vigore dal 26 mag 1973
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;176#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969. — Testo vigente | Portale Normativo