Art. 4
LEGGE 19 marzo 1973, n. 32
In vigore dal 22 mar 1973
Le variazioni di aliquote stabilite con la presente legge si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento della imposta nella precedente misura e che, alle ore 24 del 31 dicembre 1972, sono posseduti, in quantità superiore a cinque quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio od impianti di distribuzione stradale di carburanti.
All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi ovunque posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza d'imposta complessivamente dovuta o da rimborsare per i vari prodotti petroliferi.
Le somme dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricevimento dell'invito di pagamento spedito a mezzo del servizio postale.
Il rimborso delle somme pagate in più del dovuto avverrà, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.
Per le erogazioni di benzina normale e super effettuate dalle aziende petrolifere a turisti in quantità superiore ai quantitativi anticipati a ciascuna azienda petrolifera e non ancora reintegrate alla data del 31 dicembre 1972 è dovuto il rimborso della differenza d'imposta di fabbricazione tra l'aliquota vigente all'atto delle erogazioni e quella stabilita con la presente legge, da effettuarsi secondo le disposizioni stabilite nel precedente comma.
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