Art. 2
In vigore dal 25 apr 1973
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI - COPPO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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