Art. 13

In vigore dal 7 feb 1973
Per le necessità di approntamento e sistemazione della sede dell'Istituto, tutti gli atti ed i contratti posti in essere dall'amministrazione dello Stato in applicazione della presente legge, nonché i materiali acquistati ai fini ufficiali dell'Istituto sono esenti da qualsiasi imposizione erariale o locale, ad essi normalmente applicabile.
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