Art. 9
LEGGE 23 dicembre 1972, n. 920
In vigore dal 7 feb 1973
Alla progettazione del complesso si può provvedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblico concorso o a mezzo di uno o più liberi professionisti designati a norma del precedente .
Il conferimento dell'incarico di progettazione, l'approvazione della relativa convenzione nonchè l'approvazione del bando di pubblico concorso di progettazione o di appalto sono disposti, anche in deroga alle norme vigenti, dall'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente all'approvazione del progetto ai sensi del successivo , previo parere della commissione di cui all'.
I compensi da corrispondere per progettazione o direzione dei lavori sono stabiliti in base alle tariffe professionali vigenti decurtate del 20 per cento.
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