Art. 8
LEGGE 23 dicembre 1972, n. 920
In vigore dal 7 feb 1973
I compiti della commissione di cui all'articolo precedente sono i seguenti:
a) determinare le esigenze edilizie e funzionali dell'istituto universitario europeo tenendo conto, altresì, delle indicazioni che potrà fornire il Comitato preparatorio previsto dalla Convenzione istitutiva di detto Istituto universitario;
b) stabilire se alla progettazione delle opere debba procedersi mediante pubblico concorso, anche di idee, o con affidamento diretto a liberi professionisti, proponendo in tale ultimo caso il progettista o i progettisti da incaricare;
c) giudicare, in caso di concorso per la progettazione o di appalto concorso, dei progetti presentati;
d) verificare, nella fase esecutiva, l'avanzamento dei lavori e delle forniture, segnalando eventuali ulteriori esigenze da soddisfare;
e) assumere ogni altra iniziativa necessaria ai fini della migliore realizzazione del complesso.
Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione può conferire anche incarichi di studio o consulenza.
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