Art. 7
LEGGE 23 dicembre 1972, n. 920
In vigore dal 27 lug 2007
È istituita una commissione con i compiti di cui al successivo , nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli della pubblica istruzione e del tesoro, così composta:
un presidente di sezione del Consiglio superiore per i lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici, presidente della commissione;
un magistrato del Consiglio di Stato designato dal presidente del medesimo;
il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana o un suo delegato;
il sindaco del comune di Firenze od un suo delegato;
quattro membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica istruzione, per gli affari esteri, per il tesoro e per le finanze.
All'atto delle designazioni le amministrazioni indicano anche il nominativo di un supplente che sostituisce il membro titolare della commissione in caso di sua assenza o impedimento.
Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
Per i compiti di cui ai successivi , lettere b) e c), 9 e 10 la commissione è integrata da due esperti tecnici designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici e scelti tra docenti universitari o funzionari tecnici dell'amministrazione statale, nonchè dal competente sovrintendente ai monumenti. La presenza dei membri predetti e quella del magistrato del Consiglio di Stato è obbligatoria per la validità delle deliberazioni relative alle materie indicate nel presente comma.
Detta commissione cesserà dalle sue funzioni allorchè saranno state eseguite le opere di cui al primo comma del precedente art. 6, che verranno consegnate al demanio, per la destinazione in uso dell'istituto universitario europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-7