Art. 4
LEGGE 23 dicembre 1972, n. 920
In vigore dal 7 feb 1973
Le esenzioni fiscali di cui all'articolo precedente sono applicate a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo di sede, previsto dall' della Convenzione, ed in quanto dall'Accordo predetto richieste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-4