Art. 4

LEGGE 23 dicembre 1972, n. 920

In vigore dal 7 feb 1973
Le esenzioni fiscali di cui all'articolo precedente sono applicate a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo di sede, previsto dall' della Convenzione, ed in quanto dall'Accordo predetto richieste.
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LEGGE 23 dicembre 1972, n. 920 (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità e atti connessi.) — Testo vigente | Portale Normativo