Atto›Sez. 9
Art. 82
In vigore dal 13 gen 1973
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Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi od i paesi terzi, sono derivati:
a) per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base, in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo del prelievo;
b) per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo:
- del prelievo, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'importazione,
- della restituzione, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'esportazione.
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