Art. 3
In vigore dal 30 gen 1973
All'onere complessivo di lire 54 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1969, 1970 e 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971.
A quello di lire 18 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI - VALSECCHI - MALAGODI - FERRI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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