Art. 4
In vigore dal 30 gen 1973
Per l'attuazione dell'impegno assunto dal Governo italiano, di cui all' della predetta convenzione, è prevista la spesa di lire 6.000 milioni, alla quale provvederà direttamente l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a carico dei fondi del proprio bilancio nelle seguenti misure: lire 1.000 milioni nell'esercizio finanziario 1973; lire 2.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975; lire 1.000 milioni nell'esercizio finanziario 1976.
Le predette somme saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'ANAS.
Con decreti del Ministro per il tesoro si provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - GULLOTTI - BOZZI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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