Art. 1
In vigore dal 5 gen 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 16 novembre 1972, n. 663, concernente aumento del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI - TAVIANI - MEDICI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;842#art-1