Art. 2

LEGGE 8 agosto 1972, n. 462

In vigore dal 24 ago 1972
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 8 agosto 1972 LEONE ANDREOTTI - GONELLA - Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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LEGGE 8 agosto 1972, n. 462 (Art. 2 Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72.) — Testo vigente | Portale Normativo