Art. 30

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
Salvi i poteri spettanti alle parti interessate, contro i provvedimenti di cui all' è attribuita al presidente della giunta provinciale la facoltà di esperire i ricorsi ammessi dalla legge. I termini per ricorrere decorrono dalla data di comunicazione di cui all'articolo precedente. Il presidente della giunta provinciale ha altresì facoltà di proporre ricorso nelle competenti sedi, qualora ritenga che non siano state osservate le prescrizioni di carattere procedurale previste dagli articoli del presente titolo.
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LEGGE 11 marzo 1972, n. 118 (Art. 30 Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine.) — Testo vigente | Portale Normativo