Art. 1
In vigore dal 28 feb 1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, concernente determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 febbraio 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR - COLOMBO - PELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-02-25;15#art-1