Art. 1
In vigore dal 15 dic 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, con le seguenti modificazioni:
All' è aggiunto il seguente comma:
"Il periodo minimo di invecchiamento dell'acquavite di vino posta in commercio con denominazione brandy, stabilito dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nel comma aggiunto con l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è ridotto ad un anno".
All'articolo 3, primo comma, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono aggiunte le parole: "nonché alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 dicembre 1971
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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Prourn:nir:stato:legge:1971-12-06;1039#art-1