Art. 27

In vigore dal 18 dic 1971
I contravventori alle disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni, di prodotti ed avanzi animali sono puniti con l'ammenda da lire 50 mila a lire 2 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073#art-27

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