Art. 5

LEGGE 4 agosto 1971, n. 607

In vigore dal 25 dic 1975
L'articolo 11 della legge 5 marzo 1963, n. 284, è sostituito dal seguente: "Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di complemento, che siano in possesso di diploma di scuola media superiore" .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-08-04;607#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 4 agosto 1971, n. 607 (Art. 5 Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.) — Testo vigente | Portale Normativo