Art. 1

In vigore dal 1 set 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'articolo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, è abrogato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 1971 SARAGAT COLOMBO - MISASI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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Art. 1 Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, concernente il trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari che hanno prestato servizio negli enti delegati. — Testo vigente | Portale Normativo